LINEE GUIDA REGIONALI

PER LA DISCIPLINA DEGLI IMPIANTI EOLICI

(proposte dalla LIPU)

La Regione Molise stabilisce la densità massima di impianti eolici da realizzare in base al solo raggiungimento della copertura del proprio fabbisogno energetico previsto dal PEAR, secondo il principio per cui l’energia eolica deve far parte di una rete di sistemi di sfruttamento di fonti rinnovabili e non l’unica.

 

1. Valutazione Ambientale Strategica complessiva

Rischio di degrado ambientale e paesaggistico diffuso, cumulativo e complessivo sulle varie componenti territoriali e ambientali (paesaggio, fauna, programmazione urbanistica, beni storico-archeologici, ecc) ad opera di impianti già realizzati (in assenza o carenza di garanzie procedurali) e/o con pronuncia di parere ambientale già espressa positivamente (in gran parte senza VIA), consuntivato anche sulla scorta della “non rispondenza” alle nuove indicazioni che sono espresse con il PEAR.

Viene ampliato il concetto della Valutazione di Incidenza, occorre sancire la programmazione di una valutazione ambientale strategica complessiva che affronti gli impatti e gli effetti delle centinaia di impianti accennati. L’ovvia conseguenza dovrà essere la confluenza dei risultati in un “Piano di Risanamento”, che si prefigga di bonificare le situazioni più incompatibili con il coinvolgimento di associazioni e comitati, ottimizzandolo con ipotesi di “repowering” e “delocalizzazione” negoziata nell’ambito delle nuove finestre autorizzative concesse dalle nuove regole di Pianificazione.

 

2. Delocalizzazione e Piani/Obiettivi di risanamento

 In virtù dell’esistenza di un tetto massimo di torri eoliche da autorizzare, di margine non molto superiore alla potenza già installata / autorizzata, nell’ambito dei prossimi percorsi di autorizzazione unica che abbiano ottenuto pronuncia di compatibilità ambientale positiva, sarebbe possibile individuare la progettualità in grado di soddisfare azioni di delocalizzazione: un progetto o un piano di insediamento eolico potrebbe infatti presentare una pronuncia positiva di compatibilità ambientale ma risultare “incoerente” rispetto agli obiettivi di produttività energetica del PEAR in quanto il “tetto” eolico sarebbe prossimo.

Tale “incoerenza” può essere superata se il progetto in questione assorbirà una parte della potenza eolica di un’altra zona (nell’ambito di un comparto territoriale o di tipologie di impianti preventivamente individuati come problematici) e la società proponente si farà carico di tale intervento di delocalizzazione, anche attraverso la negoziazione partecipata con altri attori interessati sul territorio ad una premialità collegata alla potenza installabile tra impianti smantellati ed altri realizzabili.

 

3. Condizionamento dei comprensori limitrofi agli impianti

Attese le implicazioni su area vasta, e non circoscrivibili alla mera area occupata, ne deriva il rischio di condizionamento sulla pianificazione dei comuni che non intendono o non possono essere coinvolti in insediamenti di questo tipo ma ne assorbirebbero le conseguenze sulla pianificazione del proprio territorio. Analoga situazione si verifica per i confini regionali.

Allo scopo è sancito il coinvolgimento dei comuni limitrofi prevedendo un raggio di 7 Km di influenza dal perimetro inter-comunale. Lo stesso dovrebbe avvenire in situazioni di confine regionale e si fa riferimento alle norme più restrittive tra le due regioni coinvolte.

Non è consentita la realizzazione di una centrale eolica a distanza inferiore a 10 Km da un’altra esistente e costituita da minimo 6 torri eoliche.

 

4. Centrali eoliche industriali e contributi PAC

Al fine di superare l’incoerenza tra gli obiettivi rappresentati dalla ecocondizionalità della nuova PAC (tutela della direttiva “Uccelli”) atteso il disturbo e la riduzione di densità nelle popolazioni di uccelli su tali aree (dimostrata dagli studi e dalla letteratura scientifica) e la conflittualità di questo aspetto con quanto prescritto dal decreto di attuazione della stessa PAC e per scongiurare la nascita di differenze tra agricoltori che rispettano i principi dell’ecocondizionalità non ospitando piloni eolici ed altri che fruiscono di tali incentivi in aggiunta alle royalties da eolico.

E’ sancito il principio di non sovrapponibilità dei contributi comunitari della nuova PAC per le aziende agricole che ospitano impianti eolici industriali con le royalties derivanti dalla collocazione di tali impianti. Tale principio andrebbe poi implementatato all’interno della programmazione agronomica regionale (es. Piani di Sviluppo Rurale)

 

5. Tutela dei siti sensibili sul piano ambientale, urbanistico, archeologico, ecc: 

La vincolistica ed indirizzi di pianificazione del territorio rischiano di venire vanificati dall’impatto diffuso di piloni eolici anche in aree esterne ma relativamente vicine, in rapporto alle dimensioni dei manufatti.

Si pone l’obbligo di procedura di Valutazione d’Impatto Ambientale per tutti gli impianti previsti  nelle aree vincolate specificate di seguito.

Viene adottata una vincolistica che garantisce la tutela delle aree, anche attraverso fasce di rispetto, escludendole o vincolandole in maniera inappellabile e priva di discrezionalità. Nello specifico:

· coinvolgimento dei comuni limitrofi (all’area in cui è circoscritta la centrale eolica) entro una distanza dai confini comunali di almeno 1 Km nei comuni estesi fino a 150 Kmq e di 2 Km nei comuni estesi oltre 150 Kmq.

· coinvolgimento della regione limitrofa (all’area in cui è circoscritta la centrale eolica) entro una distanza dai confini regionali di almeno 10 Km.

· E’ sancito un parametro di controllo di concentrazione di impianti eolici in rapporto alla superficie non vincolata e quindi passibile di insediamenti eolici, (max 10 torri eoliche di grossa taglia per 200 Kmq comunali)

· Sono escluse dalla realizzazione di nuovi impianti eolici le aree SIC (Siti di Importanza Comunitaria), ZPS (Zone di Protezione Speciale), IBA (Important Birds Areas), Aree protette, anche per i progetti presentati antecedentemente al presente provvedimento, Zone umide e da una fascia di rispetto di almeno 10 Km dalle stesse.

· Sono esclusi ambiti territoriali interposti tra due o più siti, individuati come siti Natura 2000 (SIC e ZPS) e/o aree protette e/o IBA, che distino fra loro fino a 25 Km

· Sono esclusi i SIR (Siti di Importanza Regionale) e i SIN (Siti di Importanza Nazionale) che saranno eventualmente individuati.

· Aree sulle quali sono state avanzate proposte formali di istituzione di aree protette ai sensi della L.R. 23/2004

· E’ sancita una distanza di almeno 6 volte il diametro del rotore da masserie e siti rurali abitati.

· E’ sancita l’esclusione da siti di riproduzione e rotte migratorie, e relativa area di rispetto di almeno 15 Km, per le specie faunistiche critiche, particolarmente protette inserite nell’Allegato I della Direttiva 409/79 CEE (“Uccelli”)

· Sono esclusi i siti di svernamento e roosting di specie faunistiche protette, documentati o documentabili, e relativa fascia di rispetto;

· Sono esclusi gli istituti faunistico-venatori ai sensi della L 157/92 e LR 27/98 (Oasi di Protezione, Zone di ripopolamento e cattura, Aziende Faunistico-venatorie, Zone di addestramento cani, ecc) e da una fascia di rispetto di almeno 7 Km dalle stesse

· esclusione dalle aree contemplate dai Piani Paesistici regionali , ATE  A,B,C,D e da una fascia di rispetto dalle stesse rispettivamente di almeno 10 Km da ATE “A” e  7 Km da ATE “B”, “C” e “D”

· Sono escluse le aree di superficie complessiva (ancorché frammentata) superiore a 10 Ha,  che ospitano elementi di naturalità (bosco, macchia mediterranea, pascolo e incolti - rif. mappatura Corine Land Cover) e da una fascia di rispetto di almeno 2 Km dalle stesse.

· Sono esclusi dalla fascia di almeno 10 Km di profondità dalla linea di costa, per gli impianti on shore e off shore

· Sono esclusi i siti archeologici, storici e dalla “rete dei tratturi” comprensivi di una fascia di almeno 4 Km dagli stessi “individuati” e di una fascia di almeno 8 Km da quelli già “riconosciuti” e vincolati. E’ stabilito l’obbligo di applicazione della “VIArc” (Valutazione di Impatto Archeologica) preventiva nell’ambito della progettualità di centrali eoliche.

· E’ esclusa una fascia di almeno 8 Km dal corso principale di fiumi, torrenti, e da bacini lacuali (naturali o artificiali) e zone umide e da 4 Km da rispettivi affluenti e/o corsi d’acqua secondari opportunamente individuati.

· Sono escluse le aree contemplate da rischio frana e da una fascia di almeno 1000 m da queste, ai sensi dei Piani di Assetto Idrogeologico PAI cosi come approvati dalle Autorità di Bacino. Adozione di moratoria di insediamento di qualunque impianto per le macro-aree interessate da evidenti fenomeni di dissesto idrogeologico e in attesa di verifica della situazione idrogeologica e revisione delle cartografie “PAI”.

· Viene introdotta la nullità di qualunque atto redatto in chiave palesemente difforme dalle citate prescrizioni allo scopo di prevenire la reiterazione di atti di valutazione e/o autorizzativi illegittimi sul piano amministrativo.

 

6. Protocollo di Kyoto

La spinta esponenziale ad adottare in chiave spesso acritica e strumentale il Protocollo di Kyoto può spingere a non considerare o addirittura a non rispettare i parametri minimi di rispetto delle convenzioni internazionalmente riconosciute su questioni altrettanto importanti che concorrono alla valorizzazione del territorio come la convenzione sul Paesaggio o quella sulla Biodiversità, recepite dallo stato italiano.

Il tutto deve essere subordinato a quanto stabilito dal PEAR o all’adeguamento degli stessi da parte degli uffici regionali di competenza, ufficio Urbanistica dell’Assessorato Regionale all’Assetto del Territorio e ufficio Parchi dell’Assessorato Ambiente,  nello spirito di adottare le opportune precauzioni rispetto della Convenzioni citate.

 

7. Impianti off-shore

 L’assenza di confini amministrativi, l’assenza di vincoli territoriali e, per contro, la situazione apparentemente più indifferenziata sotto l’aspetto paesaggistico e ambientale possono indurre dinamiche incontrollabili, con il rischio di replicare la dinamica innescata con l’eolico on-shore.

Verrà assunto un canale di valutazione specifico per questa tipologia progettuale allo scopo di introdurre elementi garantisti di partecipazione popolare e di coinvolgimento e responsabilizzazione dell’Ente Regione, in associazione alle amministrazioni comunali territorialmente competenti solo virtualmente poiché non esistono limiti amministrativi in mare.

 

 

Casacalenda, 29 aprile 2007

Inviate alla Regione Molise (aprile 2007) 

Per gli uccelli, per la natura, per la gente

 

 

 

 

 

 

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